Ebook: Silete theologi in munere alieno - Alberico Gentili tra diritto, teologia e religione
Author: Minnucci
- Genre: Other Social Sciences
- Tags: Religione, Spiritualità, Cristianesimo, Teologia cristiana, Economia e diritto, Giurisprudenza generale, Storia del diritto, Storia della Scienza, History of Law, History of Ideas, History of Science
- Year: 2016
- City: Siena
- Language: Italian
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Saggio del professor Giovanni Minnucci sul grande giurista rinascimentale Alberico Gentili, e in particolare sul suo rapporto con i teologi dell’Inghilterra elisabettiana. Criticato dall’ambiente puritano, in un’epoca caratterizzata da una forte intolleranza religiosa, Gentili si dedicò in modo approfondito al rapporto tra diritto, teologia e religione, e alla definizione dei ruoli di teologo e di giurista.
Nel libro “Silete theologi in munere alieno”, Minnucci approfondisce questo aspetto particolare della figura di Alberico Gentili, considerato uno dei più grandi studiosi di legge e avvocati della storia europea, uno dei fondatori della giurisprudenza internazionale, nato a San Ginesio nel 1552, Regius professor della legge civile dell’Università di Oxford.
Iurista, studioso delle relazioni politico-giuridiche inter nationes nel pieno svolgersi di quell'asperrimo periodo di conflitti che gli storici chiamano secolo di ferro (1550-1650), alla metà del quale diede alle stampe il fortunato trattato De iure belli (1598), osservatore ῾sul campo᾿ e protagonista di quelle medesime relazioni in virtù degli alti incarichi affidatigli dalla corona inglese, Alberico Gentili rientra a pieno titolo nella disputa su chi sia stato il ῾vero fondatore᾿ del moderno ius inter nationes – o addirittura il precursore del ῾diritto internazionale᾿ come noi lo intendiamo oggi –, giacché proprio in merito a Gentili si sono segnalate «forti corrispondenze tra certe posizioni dei padri fondatori della dottrina internazionalista e certe posizioni della teoria e della prassi delle relazioni internazionali di oggi» (Panizza, in Alberico Gentili, 2001, p. 53).
Esule nel 1580 dall'Italia per motivi religiosi, Alberico Gentili (San Ginesio 1552 - Londra 1608) viene nominato da Elisabetta I regius professor di civil law a Oxford nel 1587. Risalgono agli anni 1582-83, subito dopo la pubblicazione della sua prima opera, alcuni dissensi con Jean Hotman e con gli ambienti umanistici inglesi: dissensi che sono destinati a cessare in ragione delle sue successive scelte metodologiche. Il rapporto fra diritto, teologia e religione e l'individuazione degli ambiti di competenza del teologo e del giurista sono i principali argomenti oggetto di dibattito, in un'epoca segnata da una forte intolleranza religiosa. Temi e problemi che emergono, nel ventennio 1585-1605, dalle opere a stampa e manoscritte, da alcuni testi autografi e dall'epistolario, in parte inedito, intercorso fra il giurista italiano e il teologo puritano.
Cenni biografici
Nato il 14 gennaio 1552 a San Ginesio (nelle attuali Marche), Gentili si addottorò in diritto civile presso lo Studium di Perugia il 23 settembre 1572. Dopo aver ricoperto la carica di giudice ad Ascoli, ritornò nel paese natio, dove esercitò la professione di avvocato e, nel 1577, portò a compimento l'incarico, ricevuto l’anno precedente, di redigere gli statuti civici. Dovette tuttavia interrompere la sua promettente carriera per seguire in Carniola il padre, colà riparato per sospetti di attivismo in una confraternita protestante che avevano allertato l’Inquisizione.
Nel 1580 la svolta della sua vita: si trasferì a Londra, per passare poi a Oxford, nella cui università, anche grazie agli appoggi politici che seppe assicurarsi, ottenne la cattedra di diritto civile. La sua carriera conobbe da allora una continua ascesa: nel 1587 fu nominato presso l’All souls college regius professor of civil law, carica istituita dal re Enrico VIII che gli permise di entrare nell’entourage della corona e di trattare, in qualità di consiliatore, molte delle più importanti questioni di politica interna e internazionale nel delicato passaggio dalla dinastia dei Tudor (Elisabetta I) a quella degli Stuart (Giacomo I).
Esercitò l’avvocatura quale membro della prestigiosa associazione legale Gray’s Inn, e dal 1605 fu anche avvocato della corona di Spagna presso il principale tribunale marittimo inglese, la High court of Admiralty. Morì a Londra il 19 giugno 1608.
Giustizia e diritto internazionale
Il pensiero giusinternazionalistico di Gentili, esposto nei tre libri del De iure belli, si presenta non semplice né lineare, e in molte pagine è appesantito dall'erudizione dell'autore – del resto in sintonia con lo stylus scribendi di molti suoi contemporanei –; tuttavia risulta connotato da coerenza interna e conoscenza di prima mano delle fonti, soprattutto giuridiche (Quaglioni 2008, pp. XIX-XXIII; Minnucci 2011, pp. 99 e segg.), evocate a corroborare l'argumentum iuris.
Un pensiero, quello di Gentili, al contempo avversario sia della fosca antropologia di Thomas Hobbes che dell’irenismo di Erasmo da Rotterdam. Contro quest’ultimo egli polemizza duramente (Lavenia, in Ius gentium, 2009, pp. 187-88): nel cap. V del libro I del De iure belli non va per il sottile contro «quel modo di ragionare puerile», frutto del ῾pregiudizio᾿ nutrito da «quel lettore incoerente e superficiale che non sapeva nemmeno lui quel che pensava». È in effetti tuttora in discussione il modello cui si sarebbe ispirato Gentili, dallo scetticismo di Montaigne a una matrice machiavellica (Kingsbury, in Alberico Gentili, 2001, pp. 26 e segg.), forse più direttamente presente (cfr. De legationibus, 1585, libro III, cap. IX).
Ciò che più si rileva, tuttavia, è che in Gentili si è oramai esplicitata la (indubbiamente scettica) rinuncia alla empirica possibilità di pervenire alla conoscenza della veritas, ovvero a sapere con certezza chi dei due contendenti nell'agone giuridico sia dalla parte del vero.
È proprio in forza di questo cambiamento di prospettiva teoretica che ci si può rapportare con il giudizio formulato da una parte della storiografia gentiliana, la quale rileva come «il modo in cui Gentili tratta il diritto bellico è sistematico in modo debole, e non deduttivo» (Honorè 1991, p. 45). Anche se il trattato gentiliano aspira, invero, a una rielaborazione innovatrice e coerente dello ius inter nationes , sì da potersi considerare «all'interno di quel processo storico che fa del diritto internazionale un sistema» (Birocchi, in Ius gentium, 2009, p. 110 nota 25), va rilevato come Gentili, per formazione culturale, approccio scientifico, professione giuridica, non fosse interessato a perseguire a priori un andamento sistematico ῾forte᾿. Più spesso il suo era un approccio empirico, casistico, scaturente dalla storia: da qui si comprendono quegli eruditi elenchi di casi del passato che trapuntano, spesso faticosamente, le sue pagine, donde trarre una regula consuetudinaria; un'impostazione metodologica ancora impressa dal timbro di diritto comune, con il classico metodo della disputatio (Minnucci 2007, pp. 218-19). Una metodologia che con il De iure belli si configura come ῾nuova᾿ quanto alla materia cui si tenta di applicarla, ma che al tempo stesso era rodata nella trattatistica di diritto comune, che Gentili ben conosceva di prima mano e che compulsava nell’esercizio della professione forense. Non si tratta allora di mero scetticismo, ma di un modus operandi eminentemente giuridico, nello svolgimento del quale certamente Alberico opera un'indubbia sterzata teorica. Interessa qui rilevarne in particolare due passaggi.
In primo luogo, si deve annotare come Gentili abbassi la soglia di accesso intellettuale e di intervento teoretico ed etico dell'uomo – e del giurista – dal livello della veritas a quello della verosimiglianza:
Non conosciamo quella giustizia supremamente pura e vera […] nella maggior parte dei casi noi ignoriamo quella verità; e quindi seguiamo la verità come appare agli uomini (De iure belli, libro I, cap. VI).
Siffatta operazione teoretica ha rilevanti ricadute sulla dimensione giuridica della realtà e sul diritto; ricadute che divengono novità dirompenti nell'ambito del diritto inter nationes e del centro focale di quest'ultimo: il bellum iustum.
In secondo luogo, infatti, il tornante così compiuto da Gentili immette la sua argomentazione in una nuova direzione: la iusta causa di guerra può essere ravvisata verosimilmente in entrambe le parti avverse. Si percorre quindi un passaggio cruciale che ne comporta un altro: il bellum può essere iustum per entrambe le parti (Bellum iuste geri utrinque potest, recita significativamente il titolo del cap. VI del libro I di De iure belli). Si tratta di una conseguenza logica inedita, mai affermata expressis verbis prima d'ora (Cassi 2003, p. 118) e dalle profonde implicazioni storiche. Qui risiede probabilmente la vera grande novità del pensiero giusinternazionalista di Gentili. L'itinerario, così denso di implicazioni giuridiche e politiche, è compiuto in un passaggio dove Gentili si confronta con la somma auctoritas di diritto comune, con l'opinio magis communis, quella del ῾grande᾿ Baldo degli Ubaldi, ed è un confronto sostenuto ancora una volta sul piano dell'argumentum della verosimiglianza:
In questo modo evitiamo l'argomento contrario di Baldo secondo il quale, dato che la guerra si svolge tra opposti, è necessario che una delle parti sia nel torto (De iure belli, libro I, cap. VI).
La necessità logica, corollario del principio di non contraddizione (se Tizio ha ragione, non può averla anche Caio, suo avversario), vincolante per i giuristi dell’età del diritto comune, sia per i ῾canonisti᾿ sia per i ῾civilisti᾿ (Cassi 2003), è destituita di fondamento da Gentili:
Se è veramente dubbio da quale parte stia la giustizia, e se ciascuna delle due parti la invoca per sé, è possibile che nessuna delle due parti sia nel torto (De iure belli, libro I, cap. VI).
Decisiva è la direzione verso la quale Gentili fa sfociare l'onda d'urto delle conseguenze di tale principio. Egli non conclude – come pure sarebbe teoreticamente corretto – nel senso che, restando impossibile stabilire da quale parte sia la giustizia, nessuno dei contendenti ha ragione, e la guerra è comunque ingiusta o in ogni caso riprovevole; l'irenismo erasmiano è rigettato, così come la scettica sospensione del giudizio alla Montaigne.
Un filosofo forse può rinunciare alla formulazione di un giudizio, non un giurista – quanto meno un giurista del 15° secolo. Gentili non rinuncia a dire che è asseribile, rivendicabile, proclamabile una ragione: afferma che essa lo è da entrambe le parti.
Il punto sta, secondo lui, nelle modalità, nelle formalità di quella rivendicazione e di quella proclamazione di giustizia inter nationes. Si tratta delle modalità di un procedimento di matrice giudiziaria che egli non espone sistematicamente in un capitolo ad hoc (come farà Grozio nel cap. XX del libro III del suo De iure belli ac pacis, 1625), bensì evoca, con una fitta casistica di esempi storici, in passi diversi dei tre libri del trattato.
Al di là del modello procedurale abbozzato da Gentili e dei principi che vi dovrebbero trovare applicazione (talora regulae iuris particolari, talora criteri meramente equitativi: cfr. De iure belli, libro II, cap. XVII, e libro III, cap. XXIV), ciò che rileva è la liquidazione del dogma della ῾guerra giusta᾿: in tale procedura potrà risultare vittoriosa anche una parte che, secondo l'antica dottrina, sarebbe ῾ingiusta᾿ (libro I, cap. V). L’interesse della dottrina giusinternazionalistica gentiliana sta in effetti anche nella (utopistica) proposta di formalizzazione processuale del conflitto, che rappresenta al tempo stesso il postremo sviluppo di una concezione de bello (evocata da Erasmo e affiorante nelle pagine di de Vitoria) che rinunciava a identificare da quale parte stesse la vera iustitia.
Gentili, portando all’estrema conclusione l'opinione di de Vitoria contraria alla guerra di religione (secondo la quale essa rappresentava il quarto titulus «non legitimus»: I, 2, 11-20), riteneva che né il rifiuto di accogliere i missionari né quello di accogliere la fede cristiana costituissero giuste cause di guerra.
Se nel cap. XII del libro I di De iure belli Alberico era già stato sul punto molto chiaro, affermando che «gli spagnoli poterono giustificare la guerra contro gli Indios con il pretesto religioso», nel cap. XXV il diritto di missione, per quanto accreditato dall'opinio communis, è fermamente respinto, ancora una volta con specifico riferimento alla Conquista del Nuovo Mondo.
Tuttavia egli, nel medesimo passo sopra richiamato, ove argomenta contro la legittimità della matrice religiosa dei conflitti, appone una clausola: «E dico ciò sempre con la riserva 'che la comunità politica non ne riceva alcun danno'».
La res publica (ovvero lo Stato, le ῾sue ragioni᾿, e in particolare la ῾ragione di Stato᾿), qualora sia minacciata da questioni religiose, e quindi sit servanda, sia bisognosa di protezione, costituisce il valore, o quanto meno il titulus legitimus, idoneo ad iustum bellum. La religio espulsa dal novero delle iustae causae belli vi rientra attraverso la categoria del politicum. Si è così compiuto un tornante decisivo nella storia del pensiero giuridico e politico europeo, che riceverà un notevole impulso quando la categoria del politicum eserciterà il proprio controllo su quella dell’oeconomia.
Dunque, tra i legittimi titoli ad bellum iustum la religione non trova più spazio, mentre la ragion di Stato aumenta la propria sfera d’intervento.
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